Art. 55. 
                            Trasferimenti 
 
  I trasferimenti di sede del personale di cui  al  presente  decreto
legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma  dell'art.
88 della legge 1 aprile 1981,  n.  121,  possono  essere  disposti  a
domanda dell'interessato, ove questi abbia  prestato  servizio  nella
stessa  sede  ininterrottamente  per  quattro  anni.   A   tal   fine
l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero
delle  domande  presentate  dal  personale  distinte  per   ruoli   e
qualifiche, e pubblica annualmente  l'elenco  delle  sedi  disagiate,
individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio  nazionale
di polizia. 
  Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate puo' chiedere
il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede. 
  Nel disporre  il  trasferimento  d'ufficio  l'Amministrazione  deve
tener conto delle esigenze di servizio e anche  delle  situazioni  di
famiglia e del servizio gia' prestato in sedi disagiate. 
  Il trasferimento ad  altra  sede  puo'  essere  disposto  anche  in
soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza
del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o
si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per
il dipendente stesso, o  per  gravissime  ed  eccezionali  situazioni
personali. 
  La destinazione del personale appartenente ai ruoli  della  Polizia
di Stato e' disposta dal capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza.