Art. 56. Comando presso altra amministrazione Il personale di cui al presente decreto legislativo puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attivita' di polizia. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione. Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza. Al personale comandato si applica, altresi', per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.