Art. 56.
                Comando presso altra amministrazione

  Il  personale  di  cui  al presente decreto legislativo puo' essere
comandato  a  prestare  servizio presso altre amministrazioni, o enti
che svolgono attivita' di polizia.
  Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale,
per  riconosciute  e  particolari  esigenze  di servizio o quando sia
richiesta una speciale competenza.
  Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti
l'interessato ed il consiglio di amministrazione.
  Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dei Ministri competenti.
  Salvo   i   casi   previsti   dai   precedenti   commi  e'  vietata
l'assegnazione,  anche  temporanea,  di personale a reparti od uffici
non  dipendenti  dalle  autorita' nazionali e provinciali di pubblica
sicurezza.
  Al   personale   comandato   si   applica,   altresi',  per  quanto
compatibile,  la  disposizione  di  cui  all'art.  34 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive
modificazioni.