Art. 59. Richiamo in servizio Per speciali esigenze di servizio della polizia di Stato e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro dell'interno puo', sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico. Il Ministro dell'interno puo' disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale. Il personal di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di eta'. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.