Art. 59.
                        Richiamo in servizio

  Per  speciali  esigenze  di  servizio  della polizia di Stato e nei
limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro dell'interno puo',
sentiti  gli  interessati,  richiamare  coloro  che  abbiano prestato
servizio   nei   ruoli   degli   agenti,   degli   assistenti  e  dei
sovrintendenti  che  non  siano  stati  collocati  a  riposo oltre il
cinquantottesimo anno di eta'.
  Il  richiamo  in  servizio  e'  disposto  con  decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
  Il  richiamo  ha la durata di un anno e puo' essere prorogato di un
anno   qualora  perdurino  le  esigenze  di  servizio  e  continui  a
sussistere la vacanza in organico.
  Il  Ministro  dell'interno  puo' disporre, con decreto motivato, il
ricollocamento  a  riposo  del personale richiamato anche prima della
scadenza annuale.
  Il  personal  di  cui  al  presente articolo cessa, comunque, dalla
posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di eta'.
  Nei  confronti  del  personale  richiamato  possono essere disposte
promozioni  per  merito  straordinario  e continuano ad applicarsi le
norme   relative   allo  stato  giuridico  vigente  per  i  ruoli  di
appartenenza.