Art. 60.
                      Riammissione in servizio

  La  riammissione  in  servizio  del  personale  di  cui al presente
decreto  e'  disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Non  puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per
infermita'.