Art. 61.
                    Norme relative agli scrutini

  Non  e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto
legislativo  che  nei  tre  anni precedenti lo scrutinio stesso abbia
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  Gli  scrutini  per  merito  assoluto, previsti dal presente decreto
legislativo,   sono   disciplinati   dall'art.  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
  Lo  scrutinio  per  merito  comparativo consiste nel giudizio della
completa  personalita'  dell'impiegato  emesso  sulla base dei titoli
risultanti  dal  fascicolo  personale  e dello stato matricolare, con
particolare  riferimento  ai  rapporti informativi e relativi giudizi
complessivi.
  Negli  scrutini  per  merito  comparativo  si  dovra'  tener conto,
altresi',  degli  incarichi  e  servizi svolti e della qualita' delle
funzioni,  con  particolare riferimento alla competenza professionale
dimostrata  ed al grado di responsabilita' assunte anche in relazione
alla sede di servizio.
  Salvo   quanto   diversamente   previsto   dal   presente   decreto
legislativo,  per  gli scrutini si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.