Art. 62. 
                        Rapporti informativi 
 
  Per il  personale  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  con
qualifica inferiore a dirigente superiore, deve essere redatto, entro
il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto  informativo  che  si
conclude  con  il  giudizio  complessivo  di  "ottimo",   "distinto",
"buono", "mediocre" o "insufficiente". 
  Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
  Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il
rapporto informativo, sia stata inflitta  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio
complessivo superiore a "buono". 
  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  saranno   stabilite   le
modalita'  in  base  alle  quali  deve  essere  redatto  il  rapporto
informativo,  volto  a  delineare  la  personalita'   dell'impiegato,
tenendo conto dei seguenti parametri di  giudizio,  da  prevedere  in
tutto o in parte in relazione alle  diverse  funzioni  attribuite  al
personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 
    1) competenza professionale; 
    2) capacita' di risoluzione; 
    3) capacita' organizzativa; 
    4) qualita' dell'attivita' svolta; 
    5) altri elementi di giudizio. 
  Per ciascuno degli indicati  parametri,  dovranno  essere  previsti
piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei  quali  sara'  attribuito
dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di
cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da  un
minimo di 1 ad un massimo di 3. 
  Il consiglio di amministrazione ogni  triennio  determina  mediante
coefficienti  numerici  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli,  in
relazione alle esigenze delle singole carriere.