Art. 64. Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato: a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo della polizia; d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio; e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio. Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore dell'ufficio predetto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.