Art. 64. 
Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo  per  il
personale  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica
                             sicurezza. 
 
  Il rapporto informativo, per il personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato: 
    a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale
o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato
dal capo della polizia che, per il tramite della  Direzione  centrale
del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al  consiglio
di amministrazione per il giudizio complessivo; 
    b) per il vice questore aggiunto e  per  il  commissario  capo  o
qualifiche  equiparate,  dal  direttore  della   divisione   da   cui
dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore  della
direzione o ufficio centrale presso il quale prestano  servizio  che,
per il tramite della direzione centrale del personale,  lo  trasmette
con le proprie osservazioni al consiglio di  amministrazione  per  il
giudizio complessivo; 
    c) per  il  commissario  ed  il  vice  commissario  o  qualifiche
equiparate, dal direttore della divisione presso  la  quale  prestano
servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo della polizia; 
    d)  per  il  personale  dei   ruoli   degli   ispettori   e   dei
sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
da cui dipende. Il giudizio complessivo  e'  espresso  dal  direttore
della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio; 
    e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli  agenti  o
qualifiche  equiparate,  dal  funzionario  dal   quale   direttamente
dipende. Il giudizio complessivo  e'  espresso  dal  direttore  della
divisione presso la quale il personale interessato presta servizio. 
  Per il personale in servizio presso l'ufficio per il  coordinamento
e la pianificazione di cui all'art.  5,  lettera  a)  della  legge  1
aprile 1981,  n.  121,  competente  alla  compilazione  del  rapporto
informativo e' il direttore dell'ufficio predetto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.