Art. 65.
Organi  competenti  alla compilazione del rapporto Informativo per il
  personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti.

  Il  rapporto  informativo,  per  il  personale  di  cui al presente
decreto  legislativo  in  servizio presso le questure e gli uffici da
esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e' compilato:
    a)  per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo
viene  vistato  dal  capo  della  Polizia  che,  per il tramite della
direzione  centrale  del  personale,  lo  trasmette  con  le  proprie
osservazioni   al   consiglio  di  amministrazione  per  il  giudizio
complessivo;
    b)  per  il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal
primo  dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore
vicario  nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo
dirigente.  Il  rapporto  informativo viene vistato dal questore che,
per  il  tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette
con  le  proprie  osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
    c)  per  il  commissario, il vice commissario ed il personale dei
ruoli  degli  ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal
quale  dipendono  o  dal  vice  questore  vicario nell'ipotesi che il
personale  stesso  non  dipenda  da  un  primo dirigente. Il giudizio
complessivo e' espresso dal questore;
    d)  per  il  personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti,
dal   funzionario  dall'ispettore  o  dal  sovrintendente  dal  quale
direttamente  dipende.  Il giudizio complessivo e' espresso dal primo
dirigente  o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale
stesso non dipenda da un primo dirigente.