Art. 66.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale in servizio  presso  uffici e reparti periferici dipendenti
             dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

  Il  rapporto  informativo,  per  il  personale  di  cui al presente
decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati
ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 31 della legge 1 aprile 1981,
n. 121, e' compilato:
    a)  per  il  primo  dirigente,  dal  direttore  della direzione o
ufficio  centrale  del  dipartimento  della pubblica sicurezza da cui
dipende; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia
che,  per  il  tramite  della  direzione  centrale  del personale, lo
trasmette,   con   le   proprie   osservazioni,   al   consiglio   di
amministrazione per il giudizio complessivo;
    b)  per  il  vice  questore  aggiunto ed il commissario capo, dal
primo  dirigente  dal  quale  direttamente  dipendono o dal direttore
della  divisione  della  direzione  o  ufficio  centrale  competente,
nell'ipotesi  che  il  personale  stesso  non  dipenda  da  un  primo
dirigente.  Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della
stessa  direzione  o  ufficio  centrale  che,  per  il  tramite della
direzione  centrale  del  personale,  lo  trasmette  con  le  proprie
osservazioni   al   consiglio  di  amministrazione  per  il  giudizio
complessivo;
    c)  per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei
ruoli  degli  ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal
quale  dipendono  o  dal  direttore della divisione della direzione o
ufficio centrale competente nell'ipotesi che il personale interessato
non  dipenda  da  un  primo  dirigente.  Il  giudizio  complessivo e'
espresso dal Direttore della stessa direzione o ufficio centrale;
    d)  per  il  personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti,
dal  funzionario  o  dall'ispettore  o  dal  sovrintendente dal quale
direttamente  dipende.  Il giudizio complessivo e' espresso dal primo
dirigente  o  dal direttore della divisione della direzione o ufficio
centrale  competente,  nella  ipotesi  che  il  personale  stesso non
dipenda da un primo dirigente.