Art. 66. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' compilato: a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione o ufficio centrale del dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente nell'ipotesi che il personale interessato non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal Direttore della stessa direzione o ufficio centrale; d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente, nella ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.