Art. 69. 
  Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato 
 
  Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di
carriera del personale non direttivo di cui al  presente  decreto  si
esprimono specifiche commissioni, rispettivamente  per  il  personale
del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti  e
per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti,  presiedute  da
un vice capo della Polizia o da un  dirigente  generale  in  servizio
presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro
membri  scelti  fra  i  dirigenti  in  servizio  presso   lo   stesso
dipartimento. 
  Delle predette commissioni fanno parte quattro  rappresentanti  del
personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68. 
  In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. 
  Le  funzioni  di  segretario  delle  commissioni  sono  svolte   da
funzionari della carriera direttiva. 
  La nomina dei componenti e dei segretari  delle  commissioni  viene
conferita con  provvedimento  del  capo  della  Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza. 
  All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al  Consiglio  di
amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri  di
massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo  e
per merito assoluto.