Art. 7.
                     Promozione ad agente scelto

  La  promozione  ad  agente  scelto  si  consegue,  a  ruolo aperto,
mediante  scrutinio  per  merito  assoluto  al quale sono ammessi gli
agenti  che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di
cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Per  il  personale  assunto  ai sensi della legge 8 luglio 1980, n.
343,  ai  fini  del precedente comma, il servizio prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.