Art. 7. Promozione ad agente scelto La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.