Art. 75.
        Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

  Le  promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data
del  verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero,
riassorbibile con le vacanze ordinarie.
  Le  promozioni  per  merito  straordinario possono essere conferite
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti
che  hanno  dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza
prevista dal comma precedente.
  La  proposta  di  promozione per merito straordinario e' formulata,
non  oltre  sei  mesi  dal  verificarsi dei fatti, dal questore della
provincia   in   cui   sono   avvenuti,  su  rapporto  del  dirigente
dell'ufficio o del reparto.
  Sulla  proposta  decide  il Ministro, previo parere degli organi di
cui  agli  articoli  68 e 69, secondo le rispettive competenze, salvo
che  per  la  proposta  relativa  all'assistente capo, sulla quale il
parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
  Un'ulteriore  promozione  per  merito straordinario non puo' essere
conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In
tal   caso,   qualora  si  verifichino  le  condizioni  previste  dai
precedenti   articoli,   al   personale  interessato  possono  essere
attribuiti,   o   la  classe  superiore  di  stipendio,  o,  se  piu'
favorevoli, tre scatti di anzianita'.