Art. 76.
                  Richiamo in caso di mobilitazione

  Il  personale  appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso
di  mobilitazione  rimane  a  disposizione dell'Amministrazione della
pubblica  sicurezza  ed  e' indisponibile al richiamo alle armi nelle
Forze armate dello Stato.
  Il  personale  appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato
dal  servizio  a  domanda  prima  del  compimento  del limite di eta'
previsto  per  il  collocamento  a  riposo viene iscritto in apposito
ruolo.
  Il  predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato
e  si  applicano  nei  suoi  confronti per il richiamo in servizio le
norme di cui all'art. 59.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  al
personale  di  cui  alla  legge  8  luglio  1980, n. 343, cessato dal
servizio  al  termine del periodo di leva o al termine del primo anno
di trattenimento in servizio.
  Il  personale  destituito  dal  servizio  ai  sensi dell'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 ottobre 1981, n. 737,
viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.