Art. 76. Richiamo in caso di mobilitazione Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed e' indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo. Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio. Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.