Art. 78.
                         Orario di servizio

  Ai  sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1 aprile 1981,
n.  121,  per  il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica
sicurezza e' di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in
misura   pari   a  quella  prevista  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario.