Art. 78. Orario di servizio Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza e' di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.