Art. 80. Norme particolari I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonche' quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza -, il quale puo' delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o piu' settori del dipartimento. Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attivita' di coordinamento e pianificazione.