Art. 80.
                          Norme particolari

  I  direttori  dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della
legge  1  aprile  1981,  n.  121  e  dell'ufficio centrale ispettivo,
nonche'  quelli  delle  Direzioni  Centrali  del  Dipartimento  della
pubblica  sicurezza,  operano  alle dirette dipendenze del capo della
Polizia  -  direttore  generale  della pubblica sicurezza -, il quale
puo' delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o piu'
settori del dipartimento.
  Il  direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della
legge  1  aprile  1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice
capo   della   Polizia  preposto  all'attivita'  di  coordinamento  e
pianificazione.