Art. 9.
    Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti

  Al  personale del ruolo degli assistenti e' attribuita la qualifica
di agente di pubblica sicurezza.
  Agli assistenti ed assistenti principali e' attribuita la qualifica
di  agente di polizia giudiziaria; agli assistenti capo e' attribuita
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  Al  personale  delle  qualifiche  di  assistente  e  di  assistente
principale  sono  attribuite  mansioni  esecutive  con  il margine di
iniziativa  e  di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente
di  pubblica  sicurezza  e  di agente di polizia giudiziaria; a detto
personale  possono essere altresi' conferiti incarichi specialistici,
di  coordinamento  e  di  comando  di  uno  o piu' agenti in servizio
operativo.
  Al  personale della qualifica di assistente capo sono attribuite le
mansioni  indicate nel comma precedente, con il margine di iniziativa
e di discrezionalita' inerente alla qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
  Il  personale del ruolo degli assistenti puo' svolgere in relazione
alla   professionalita'   posseduta   compiti  di  addestramento  del
personale della Polizia di Stato.