Art. 9. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti Al personale del ruolo degli assistenti e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli assistenti ed assistenti principali e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; agli assistenti capo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente principale sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; a detto personale possono essere altresi' conferiti incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o piu' agenti in servizio operativo. Al personale della qualifica di assistente capo sono attribuite le mansioni indicate nel comma precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale del ruolo degli assistenti puo' svolgere in relazione alla professionalita' posseduta compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.