Art. 10. Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso art. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9. I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale. Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti di cui alla lettera b) dell'art. 9, sono altresi' inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili. I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera c) dell'art. 9; qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9. Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'art. 9, lettere a), b) e e). Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze. I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti. I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in tale qualifica conservando l'anzianita' della qualifica di scelto secondo l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.