Art. 10.
           Inquadramento dei marescialli carica speciale,
              di prima classe scelti e di prima classe

  I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di
servizio  di  cui  al  successivo  art.  11  sono  inquadrati secondo
l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.
  I  marescialli  di prima classe scelti e di prima classe, vincitori
del  concorso  per  titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso
art.  11,  sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella
qualifica  di  ispettore  capo,  fino alla copertura dell'aliquota di
posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9.
  I  marescialli  carica  speciale,  che non superino il concorso per
titoli  di  servizio  o che non vi partecipino, sono inquadrati nella
qualifica di ispettore principale.
  Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti
di  cui  alla  lettera  b)  dell'art.  9,  sono altresi' inquadrati i
marescialli  di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al
concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella
qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.
  I  marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di
prima classe scelti e di prima classe.
  I  marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei
al  concorso  per  titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione
nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di
ispettore  fino  alla  copertura  dell'aliquota  di posti di cui alla
lettera c) dell'art. 9;
  qualora  non  vi  siano  posti disponibili in detta qualifica, sono
inquadrati  nella  qualifica  di  vice  ispettore fino alla copertura
dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9.
  Il  personale  inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale,
ispettore  e  vice  ispettore,  che  non abbia demeritato, a giudizio
della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n. 335, consegue l'inquadramento nelle
qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in
relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote
fissate dall'art. 9, lettere a), b) e e).
  Gli  inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo
l'ordine  di  ruolo  e  decorrono  dalla data in cui si verificano le
vacanze.
  I  marescialli  di  prima  classe  scelti  e  prima classe, che non
superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche
in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei
sovrintendenti.
  I  marescialli  di  prima  classe  scelti  sono  inquadrati in tale
qualifica  conservando l'anzianita' della qualifica di scelto secondo
l'ordine  di  conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima
classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.