Art. 11.
      Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio

  I  concorsi  per  titoli  di  servizio  e  per titoli di servizio e
colloquio  di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
provvedimento   del   Ministro   dell'interno,   da  pubblicarsi  nel
Bollettino ufficiale del personale.
  Il  termine  per  la presentazione delle domande, l'indicazione del
numero  dei  posti, le modalita' del concorso, l'individuazione delle
categorie  dei  titoli  di  servizio  da  ammettere a valutazione, il
punteggio  massimo  da  attribuire  a  ciascuna  categoria le materie
oggetto   del   colloquio   e   la   composizione  della  commissione
esaminatrice  sono  indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale del personale.