Art. 11. Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del numero dei posti, le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria le materie oggetto del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.