Art. 12.
     Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe

  I  posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art.
10  nelle  qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice
ispettore  sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art.
9,  mediante  un  unico  concorso per titoli di servizio e colloquio,
riservato ai marescialli di seconda e di terza classe.
  Le  modalita'  del concorso per titoli di servizio e colloquio sono
stabilite dal precedente art. 11.