Art. 12. Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art. 9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di seconda e di terza classe. Le modalita' del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente art. 11.