Art. 14.
                       Corso di aggiornamento

  I  marescialli  dopo  l'inquadramento  nel  ruolo degli ispettori a
norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola
di  polizia  un  corso  di  aggiornamento  della  durata di due mesi,
secondo  turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
  Le  modalita'  di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.