Art. 14. Corso di aggiornamento I marescialli dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.