Art. 15.
Promozione al ruolo degli ispettori   dei   marescialli  collocati  a
                               riposo

  Il  personale  inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai
sensi   dell'art.  10,  consegue  la  promozione  alla  qualifica  di
ispettore  dal  giorno  precedente  a  quello  della  cessazione  dal
servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento
economico piu' favorevole.
  Il   personale   inquadrato   nella   qualifica  di  sovrintendente
principale,  ai  sensi  dell'art.  13,  consegue  la  promozione alla
qualifica  di  vice  ispettore  dal  giorno precedente a quello della
cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con
il trattamento economico piu' favorevole.