Art. 15. Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'art. 10, consegue la promozione alla qualifica di ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale, ai sensi dell'art. 13, consegue la promozione alla qualifica di vice ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole.