Art. 16.
             Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

  Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, e' inquadrato,
secondo  l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di
sovrintendente  principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia
di Stato.
  E'   altresi'   inquadrato   nella   stessa   qualifica,  anche  in
soprannumero,   il   personale  che  abbia  conseguito  il  grado  di
brigadiere,  in  applicazione  del disposto dell'art. 96 della citata
legge 1 aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di
sovrintendente  principale  quello  inquadrato  ai  sensi  del  comma
precedente.
  Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 1
aprile  1981,  n.  121,  rivestiva  il  grado  di vice brigadiere, e'
inquadrato,  secondo  l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella
qualifica di sovrintendente.
  Detto  personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi
del successivo comma.
  Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 1
aprile  1981,  n.  121,  rivestiva  il  grado  di appuntato e che sia
risultato  idoneo  nei  concorsi  per  il  conferimento  del grado di
vicebrigadiere,  e'  inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la
cessazione  dal servizio del personale posto in tale posizione, nella
qualifica  di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli
concorsi  e,  nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie
di merito.
  Il  personale  promosso  in  applicazione del disposto dell'art. 96
della  legge  1  aprile  1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, e'
inquadrato,  secondo  l'ordine  di  ruolo,  nella  qualifica  di vice
sovrintendente,  conservando  l'anzianita' nel grado, che e' utile ai
fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.