Art. 16. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. E' altresi' inquadrato nella stessa qualifica, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito il grado di brigadiere, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di sovrintendente principale quello inquadrato ai sensi del comma precedente. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vice brigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del successivo comma. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito. Il personale promosso in applicazione del disposto dell'art. 96 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice sovrintendente, conservando l'anzianita' nel grado, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.