Art. 17. Inquadramento nel ruolo degli assistenti Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e inquadrato nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita': 1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianita' di servizio o i dieci anni di anzianita' di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado; 2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianita' di servizio conservando l'anzianita' maturata nel grado; 3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianita' di servizio. E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente principale.