Art. 17. 
              Inquadramento nel ruolo degli assistenti 

 
  Il personale che alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di  appuntato,  e  inquadrato
nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato,  secondo  l'ordine
di ruolo, con le seguenti modalita': 
    1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che  abbiano
superato i ventiquattro anni di anzianita' di servizio o i dieci anni
di anzianita' di grado,  secondo  l'ordine  di  ruolo  e  conservando
l'anzianita' di grado; 
    2) nella qualifica di assistente principale,  gli  appuntati  che
abbiano  fino  a  ventiquattro  anni  di   anzianita'   di   servizio
conservando l'anzianita' maturata nel grado; 
    3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano  fino
a quindici anni di anzianita' di servizio. 
  E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale
che  abbia  conseguito  la  promozione  al  grado  di  appuntato,  in
applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge  1°  aprile
1981, n. 121. 
  Il personale inquadrato  nella  qualifica  di  assistente  conserva
l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, che e'  utile  ai  fini
della promozione alla qualifica di assistente principale.