Art. 18. 
                Inquadramento nel ruolo degli agenti 

 
  Il personale che alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  1
aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica  di  guardia  scelta,  e'
inquadrato nella qualifica di agente scelto del  ruolo  degli  agenti
della Polizia di Stato, secondo l'anzianita'  nella  qualifica  o,  a
parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo. 
  E'  altresi'  inquadrato  nella  qualifica  di  agente  scelto   il
personale che abbia conseguito la qualifica  di  guardia  scelta,  in
applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge  1°  aprile
1981, n. 121. 
  Il personale di  cui  ai  precedenti  commi  conserva  l'anzianita'
maturata nella qualifica di guardia scelta,  che  e'  utile  ai  fini
della  promozione  alla  qualifica  di  assistente  del  ruolo  degli
assistenti della Polizia di Stato. 
  Il personale che  riveste  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo il grado di guardia, e' inquadrato nella
qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado, che e'  utile
ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.