Art. 18. Inquadramento nel ruolo degli agenti Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di guardia scelta, e' inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti della Polizia di Stato, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo. E' altresi' inquadrato nella qualifica di agente scelto il personale che abbia conseguito la qualifica di guardia scelta, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121. Il personale di cui ai precedenti commi conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di guardia scelta, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli assistenti della Polizia di Stato. Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il grado di guardia, e' inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.