Art. 2.
               Riconoscimento del servizio ausiliario

  Prima  di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei
commissari  della  Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica
sicurezza,   nominati   dopo   il   25   aprile   1945  e  transitati
successivamente   in   ruolo,  viene  riconosciuto  ad  ogni  effetto
giuridico  ed  amministrativo,  nella  qualifica  rivestita  all'atto
dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, il servizio
prestato in posizione di "ausiliario".
  Le  promozioni  che  conseguano  alla ricostruzione di carriera per
effetto  di  tale  riconoscimento,  vengono conferite in soprannumero
riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista
dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.