Art. 2. Riconoscimento del servizio ausiliario Prima di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica sicurezza, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo, nella qualifica rivestita all'atto dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, il servizio prestato in posizione di "ausiliario". Le promozioni che conseguano alla ricostruzione di carriera per effetto di tale riconoscimento, vengono conferite in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.