Art. 21. 
        Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti 
 
  Il personale che riveste il grado  di  tenente  generale,  maggiore
generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del  presente
decreto  legislativo,  e  che  alla  predetta  data  si  trovi  nelle
posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o
"in   aspettativa   per   riduzione   di   quadri"   e'   inquadrato,
rispettivamente, nelle qualifiche di  dirigente  generale,  dirigente
superiore e primo dirigente. 
  Sono, altresi', inquadrati nelle suddette qualifiche i  pari  grado
provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie  di
pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi  dell'art.
96, lettere p) e q), della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero che ne
facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo. 
  L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo,  conservando
l'anzianita' di grado e tenendo conto delle precedenti  posizioni  di
stato. 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.