Art. 26.
Istituzione  dei  ruoli  ad esaurimento del personale provenienti dai
        ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

  Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono
istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia
di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia,  riservati ai tenenti
colonnelli,  sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati
e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e
ai  sottufficiali  e  appuntati  in soprannumero di cui alla legge 27
febbraio 1963, n. 225, nonche' ai tenenti colonnelli, sottufficiali e
appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:
    a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
    b) ruolo ad esaurimento dei commissari;
    c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;
    d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.