Art. 26. Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, nonche' ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo: a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti; b) ruolo ad esaurimento dei commissari; c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti; d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.