Art. 3. Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degli ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, e' effettuato sulla base dell'anzianita' di servizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per merito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. Ai fini dell'inquadramento, l'anzianita' di servizio viene determinata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e per le ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di nomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento riservati a laureati. Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n. 634, l'anzianita' di servizio decorre dalla data di ammissione al corso di istruzione.