Art. 3.
  Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari

  L'inquadramento  dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle
ispettrici  del  disciolto  Corpo  della  polizia  femminile  e degli
ufficiali  del  ruolo  ordinario del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza,  nei  ruoli dei dirigenti e dei commissari della
Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi
ruoli  di  provenienza,  e'  effettuato sulla base dell'anzianita' di
servizio,  di  quella  nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di
provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per
merito  straordinario,  dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche
annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti.
  Ai   fini   dell'inquadramento,   l'anzianita'  di  servizio  viene
determinata,  per  i funzionari civili della pubblica sicurezza e per
le  ispettrici  di  polizia,  dalla  data  di  nomina  alla qualifica
iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di
nomina  al  grado  di  tenente  o  da  quella  di  nomina al grado di
sottotenente  per  gli  ufficiali  ammessi  nel disciolto Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento
riservati a laureati.
  Per  gli  ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n.
634,  l'anzianita'  di  servizio  decorre dalla data di ammissione al
corso di istruzione.