Art. 30.
Ruolo   ad   esaurimento   dei  sovrintendenti  per  i  sottufficiali
provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  Il   ruolo   ad   esaurimento   dei   sovrintendenti  riservato  ai
sottufficiali  del  ruolo  separato  e  limitato,  a quelli del ruolo
ordinario  in  soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.
225,  ed  a  quelli  comunque  richiamati  in servizio temporaneo, e'
articolato   in   quattro   qualifiche,   che  assumono  le  seguenti
denominazioni:
    a) sovrintendente capo;
    b) sovrintendente principale;
    c) sovrintendente;
    d) vice sovrintendente.