Art. 30. Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti riservato ai sottufficiali del ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, ed a quelli comunque richiamati in servizio temporaneo, e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) sovrintendente capo; b) sovrintendente principale; c) sovrintendente; d) vice sovrintendente.