Art. 31.
Inquadramento  nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti
      dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  I  sottufficiali  provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli
provenienti  dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge
27  febbraio  1963,  n. 225, e quelli comunque richiamati in servizio
temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenze
ed  i  criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13,
quinto comma e seguenti, e 16.
  I  sottufficiali,  richiamati in servizio temporaneo, che rivestono
il  grado  di  maresciallo  di  prima  classe  carica  speciale  sono
inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.