Art. 31. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni I sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e quelli comunque richiamati in servizio temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16. I sottufficiali, richiamati in servizio temporaneo, che rivestono il grado di maresciallo di prima classe carica speciale sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.