Art. 32.
Ruolo ad  esaurimento  degli assistenti per gli appuntati provenienti
      dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  Il  ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati
provenienti  dal  ruolo  separato  e  limitato,  a  quelli  del ruolo
ordinario  in  soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.
225,  e  a  quelli richiamati in servizio temporaneo e' articolato in
tre   qualifiche,   che  assumono  la  denominazione  di  assistente,
assistente principale ed assistente capo.