Art. 32. Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni Il ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e a quelli richiamati in servizio temporaneo e' articolato in tre qualifiche, che assumono la denominazione di assistente, assistente principale ed assistente capo.