Art. 33.
Inquadramento  nel  ruolo  ad esaurimento degli appuntati provenienti
      dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  Gli  appuntati,  provenienti  dal ruolo separato e limitato, quelli
provenienti  dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge
27  febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneo
sono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principale
e  di  assistente  capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cui
all'art. 17.