Art. 33. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni Gli appuntati, provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principale e di assistente capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cui all'art. 17.