Art. 37.
Progressione in  carriera  del  personale  inquadrato  nei  ruoli  ad
             esaurimento dei dirigenti o dei commissari

  Il  personale  inquadrato  nelle qualifiche di dirigente superiore,
primo  dirigente  e  vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento,
proveniente  dagli  ufficiali  in  servizio  permanente del disciolto
Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza, consegue la promozione
alle   qualifiche   superiori  secondo  le  norme  per  l'avanzamento
contenute  nella  legge  13  dicembre  1965,  n.  1366,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti.