Art. 37. Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti o dei commissari Il personale inquadrato nelle qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente e vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, consegue la promozione alle qualifiche superiori secondo le norme per l'avanzamento contenute nella legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.