Art. 38.
          Progressione in carriera dei dirigenti superiori

  I  dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20,
sono  valutati  al  compimento  del  terzo  anno  di  servizio  nella
qualifica,  considerando  utile  anche  il  servizio  prestato  prima
dell'inquadramento  e,  se  dichiarati  idonei,  sono  promossi  alla
qualifica  superiore  con  decorrenza  dal giorno precedente a quello
della  cessazione  dal  servizio  per  limiti  d'eta'  o  per  fisica
inabilita' o per decesso.