Art. 38. Progressione in carriera dei dirigenti superiori I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20, sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti d'eta' o per fisica inabilita' o per decesso.