Art. 39.
               Aliquote di valutazioni e di promozioni

  A  parziale  modifica  della  tabella  n.  1  annessa alla legge 13
dicembre  1965,  n.  1366,  il  numero dei primi dirigenti e dei vice
questori  aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e
26,  non  ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il
numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue:

                                              Numero dei funzionari
                                               non ancora valutati
                                           da ammettere a valutazione

                             Promozioni

a) Vice questore aggiunto  il 10% di tutti  1/6  dei vice questori
 (gia  tenente  colon-    funzionari va-    aggiunti  iscritti nel
nello)                    lutati            ruolo ad esaurimento

b) Primo dirigente (gia         1           1/5 dei primi dirigenti
colonnellio)                                iscritti nel ruolo ad
                                            esaurimento

  Le  frazioni  di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per
le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unita'.
  Sono  fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza
dal personale inquadrato.