Art. 39. Aliquote di valutazioni e di promozioni A parziale modifica della tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il numero dei primi dirigenti e dei vice questori aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e 26, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue: Numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione Promozioni a) Vice questore aggiunto il 10% di tutti 1/6 dei vice questori (gia tenente colon- funzionari va- aggiunti iscritti nel nello) lutati ruolo ad esaurimento b) Primo dirigente (gia 1 1/5 dei primi dirigenti colonnellio) iscritti nel ruolo ad esaurimento Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unita'. Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza dal personale inquadrato.