Art. 40.
Progressione  in  carriera  del  personale  inquadrato  nei  ruoli ad
          esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti

  Il   personale   inquadrato   nelle  qualifiche  di  sovrintendente
principale,  di  sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo ad
esaurimento   consegue   la   promozione   alla  qualifica  superiore
rispettivamente  secondo  le norme per l'avanzamento a maresciallo di
prima  classe,  a  maresciallo  di  terza  classe  ed  a  brigadiere,
contenute  nelle  leggi  3  aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n.
845, e successive modificazioni.
  Il  personale  inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento
degli  assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale del
ruolo  ad  esaurimento  dei  sovrintendenti,  secondo le norme per il
conferimento  del  grado  di  vice brigadiere contenute nella legge 3
aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n.
634.
  Il  corso  di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, e'
sostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e' determinato
in  relazione  alle cessazioni dal servizio intervenute nelle singole
qualifiche al 31 dicembre di ogni anno.