Art. 40. Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti Il personale inquadrato nelle qualifiche di sovrintendente principale, di sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo ad esaurimento consegue la promozione alla qualifica superiore rispettivamente secondo le norme per l'avanzamento a maresciallo di prima classe, a maresciallo di terza classe ed a brigadiere, contenute nelle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n. 845, e successive modificazioni. Il personale inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento degli assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le norme per il conferimento del grado di vice brigadiere contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n. 634. Il corso di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, e' sostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e' determinato in relazione alle cessazioni dal servizio intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno.