Art. 41. Progressione in carriera nei ruoli ad esaurimento del personale in particolari posizioni La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli degli ufficiali nelle posizioni di stato di "richiamato in servizio temporaneo" e "a disposizione", e' disciplinata rispettivamente dalle norme contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli dei sottufficiali in posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" e' disciplinata dalle norme contenute nel titolo X della legge 3 aprile 1958, n. 460.