Art. 41.
Progressione in carriera nei  ruoli  ad  esaurimento del personale in
                        particolari posizioni

  La  progressione  in  carriera  del personale proveniente dai ruoli
degli  ufficiali  nelle posizioni di stato di "richiamato in servizio
temporaneo" e "a disposizione", e' disciplinata rispettivamente dalle
norme  contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n. 1366,
e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
  La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli dei
sottufficiali  in  posizione  di  stato  di  "richiamato  in servizio
temporaneo"  e' disciplinata dalle norme contenute nel titolo X della
legge 3 aprile 1958, n. 460.