Art. 42. Organo competente per la progressione in carriera La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, e' stabilita ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.