Art. 42.
          Organo competente per la progressione in carriera

  La  progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad
esaurimento  e' deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,modificato  dall'art.  7 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
  La  composizione  delle  commissioni  esaminatrici dei concorsi per
esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, e' stabilita ai sensi del
terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.