Art. 43. Applicabilita' di precedenti norme Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di stato di "ausiliaria" e di "riserva" ed il connesso trattamento economico.