Art. 43.
                 Applicabilita' di precedenti norme

  Nei  confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  di cui alle leggi 22
luglio  1971,  n.  536,  e  10  ottobre  1974,  n.  496, e successive
modificazioni.
  Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti
ai  corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno
ad   applicarsi  le  norme  concernenti  le  posizioni  di  stato  di
"ausiliaria" e di "riserva" ed il connesso trattamento economico.