Art. 48. Nomina alla qualifica di primo dirigente I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono resi disponibili entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza, di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti, secondo i criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7 e a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. Il personale promosso ai sensi del presente articolo deve frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di almeno due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.