Art. 48. 
              Nomina alla qualifica di primo dirigente 

 
  I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si  sono  resi
disponibili entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza,
di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.  748,  sono  conferiti
mediante scrutinio per merito comparativo, secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui alla legge  30  settembre  1978,  n.  583,  ai  vice
questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge  11
luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato proveniente  dal  ruolo  dei  funzionari  civili  di
pubblica sicurezza. 
  I posti che si renderanno  disponibili  nella  qualifica  di  primo
dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, sono  conferiti,  secondo  i
criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7  e
a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
  Il  personale  promosso  ai  sensi  del  presente   articolo   deve
frequentare un corso di aggiornamento professionale della  durata  di
almeno due mesi, secondo turni fissati con  decreto  del  capo  della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 
  Le modalita' di attuazione e i programmi del corso  sono  stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.