Art. 5.
     Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario

  Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli
ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, si
applicano,   ai   fini   esclusivamente  giuridici,  le  disposizioni
contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  e nell'art. 4 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, la dotazione organica del personale stesso e' rideterminata ai
sensi  del  numero  2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Al  personale  di cui al primo comma si applicano altresi', ai soli
effetti  giuridici  e  con  la  decorrenza stabilita per i funzionari
civili  di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  Per  il  computo dell'anzianita' di servizio, si applica il secondo
comma dell'art. 3.