Art. 5. Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, si applicano, ai fini esclusivamente giuridici, le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, la dotazione organica del personale stesso e' rideterminata ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Al personale di cui al primo comma si applicano altresi', ai soli effetti giuridici e con la decorrenza stabilita per i funzionari civili di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per il computo dell'anzianita' di servizio, si applica il secondo comma dell'art. 3.