Art. 51. Concorso per titoli di servizio e colloquio I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedenti articoli 49 e 50 sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. Le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.