Art. 51. 
             Concorso per titoli di servizio e colloquio 

 
  I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai  precedenti
articoli  49  e  50  sono  indetti  con  provvedimento  del  Ministro
dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. 
  Il bando deve contenere l'indicazione  del  numero  dei  posti,  il
termine  di  presentazione  delle   domande   e   le   modalita'   di
partecipazione. 
  Le modalita' del concorso,  l'individuazione  delle  categorie  dei
titoli di servizio da ammettere a valutazione, il  punteggio  massimo
da attribuire a ciascuna categoria,  le  materie  oggetto  dell'esame
colloquio e la  composizione  della  commissione  esaminatrice,  sono
stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile
1981, n. 121. 
  I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.