Art. 55. Valutazione del servizio prestato in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria Ai sottufficiali ed agli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria, qualora siano collocati in congedo per limiti di eta' o per infermita' o decedano senza aver potuto conseguire l'ammissione nel ruolo degli ispettori, vengono attribuiti aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio e dell'assegno personale di funzione in godimento per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunti o di ausiliari.