Art. 55. 
 Valutazione del servizio prestato in qualita' di guardia aggiunta o 
                             ausiliaria 

 
  Ai sottufficiali ed agli appuntati che abbiano assunto servizio nel
Corpo delle guardie di pubblica  sicurezza  in  qualita'  di  guardia
aggiunta o ausiliaria, qualora siano collocati in congedo per  limiti
di eta' o per infermita' o  decedano  senza  aver  potuto  conseguire
l'ammissione nel ruolo degli ispettori,  vengono  attribuiti  aumenti
periodici pari al 2,50  per  cento  dello  stipendio  e  dell'assegno
personale di funzione in  godimento  per  ogni  triennio  o  frazione
comunque superiore a sei mesi di servizio  prestato  in  qualita'  di
aggiunti o di ausiliari.