Art. 56. Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni. I benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.