Art. 56.
Ricostruzione di carriera per  gli  ufficiali  provenienti  dal ruolo
                         separato e limitato

  Nei   confronti  dei  tenenti  colonnelli,  provenienti  dal  ruolo
separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione
dal  servizio  per  qualsiasi  causa, ai soli fini del trattamento di
quiescenza,  e'  disposta  la ricostruzione di carriera dalla data di
entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre
1974, n. 496, e successive modificazioni.
  I  benefici  di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
sono   estesi  agli  ufficiali  del  ruolo  separato  e  limitato  ex
combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.