Art. 57. Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto legislativo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.