Art. 57. 
Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti
                    dal ruolo separato e limitato 

 
  Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento  di
cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto  legislativo  all'atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli  fini  del
trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione  di  carriera
dalla data di entrata in servizio, secondo le  norme  previste  dalla
legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.