Art. 58.
        Inquadramento del personale in particolari posizioni

  Al  personale  proveniente  dai  ruoli  dei  funzionari  civili  di
pubblica  sicurezza  e  dal  disciolto  Corpo della polizia femminile
escluso  dagli  scrutini  ai  sensi  dell'art.  93  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art.
95 dello stesso testo unico.
  Agli  stessi  fini,  al  personale, proveniente dal disciolto Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, non ammesso a valutazione ai
sensi  dell'art.  10  della  legge  13  dicembre  1965,  n.  1366,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  gli articoli 38 e 39 della
stessa legge n. 1366.
  Al  personale,  il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi degli
articoli  23  della  legge  13  dicembre  1965, n. 1366, e successive
modificazioni,  109  della  legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
modificazioni,  e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive
modificazioni,   si   applica,   ai  fini  dello  avanzamento  e  del
conseguente  definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data
di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Fermo  restando  l'inquadramento  disposto  in  relazione  al grado
rivestito  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai
sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
  modificazioni,  sono  ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e
  12.
Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente
comma  e  consegua  la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata
legge  3  aprile  1958, n. 460, e' inquadrato, anche in soprannumero,
secondo  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  10 e 13 del presente
decreto  legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso
o che non vi partecipi, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo
le modalita' di cui agli art. 10, decimo comma e 13, quinto comma.