Art. 58. Inquadramento del personale in particolari posizioni Al personale proveniente dai ruoli dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile escluso dagli scrutini ai sensi dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art. 95 dello stesso testo unico. Agli stessi fini, al personale, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non ammesso a valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, si applicano gli articoli 38 e 39 della stessa legge n. 1366. Al personale, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi degli articoli 23 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive modificazioni, si applica, ai fini dello avanzamento e del conseguente definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121. Fermo restando l'inquadramento disposto in relazione al grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e 12. Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente comma e consegua la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 13 del presente decreto legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso o che non vi partecipi, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalita' di cui agli art. 10, decimo comma e 13, quinto comma.