Art. 59.
          Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso

  Sono  fatti  salvi  le  procedure  concorsuali  e  gli  effetti dei
concorsi  in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo.  I  vincitori  dei  concorsi suddetti
frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo
secondo  gli  ordinamenti  in  forza  dei  quali sono stati banditi i
concorsi stessi.
  Sono  fatti  salvi  le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni  agli  scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e
guardie  del  disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in
corso   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.
  I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle
aliquote  di  scrutinio  per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di
prima   o   di   terza  classe,  sono  ammessi  ai  concorsi  per  lo
inquadramento  nel  ruolo  degli ispettori, prescindendo dal possesso
del  grado  che  avrebbe  dato titolo alla partecipazione ai concorsi
stessi.
  Il  suddetto  personale,  ove  consegua  l'avanzamento ai sensi del
secondo  comma,  e'  inquadrato  secondo  le  modalita'  di  cui agli
articoli  10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e
12.