Art. 6. Inquadramento nel ruolo dei commissari I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica di vice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile fino alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sotto elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato: a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi; b) nella qualifica di commissario capo, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi; c) nella qualifica di commissario il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi. Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella qualifica. Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva. Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.