Art. 6. 
               Inquadramento nel ruolo dei commissari 

 
  I funzionari civili di pubblica sicurezza fino  alla  qualifica  di
vice questore aggiunto, le ispettrici della  polizia  femminile  fino
alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del  ruolo
ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo   sono
inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di  revisione
delle dotazioni organiche prevista dal punto X)  dell'art.  36  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze,  nelle  sotto
elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato: 
    a) nella qualifica di vice questore aggiunto,  il  personale  che
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia
maturato un'anzianita' di effettivo servizio  non  inferiore  a  nove
anni e sei mesi; 
    b) nella qualifica di commissario capo,  il  personale  che  alla
predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio  non
inferiore a cinque anni e sei mesi; 
    c) nella qualifica di commissario il personale che alla  predetta
data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio  inferiore  a
cinque anni e sei mesi. 
  Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva,  anche  ai  fini
della progressione alla qualifica superiore,  l'anzianita'  eccedente
quella minima prevista per l'inquadramento, e  quello  indicato  alla
lettera c) conserva, ai fini predetti,  l'anzianita'  maturata  nella
qualifica. 
  Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e'  scrutinabile,
ai fini della promozione  alla  qualifica  di  commissario  capo,  al
compimento di cinque anni e  sei  mesi  di  servizio  nella  carriera
direttiva. 
  Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui
all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito  nella
legge 6 agosto 1981, n. 432.