Art. 60. Disposizione finale Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decreto legislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle di carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale dei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' impiegato nelle suddette attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avra' diritto, a svolgere i compiti qui, e' adibito; uguale disciplina e' riservata al personale che, svolge attivita' assistenziali o ad esse connesse.