Art. 60.
                         Disposizione finale

  Nelle   more  dell'inquadramento  ai  sensi  del  presente  decreto
legislativo  e  fino  a  quando  le esigenze di servizio di carattere
amministrativo,  contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal
personale   dell'Amministrazione  civile  dell'interno  e  quelle  di
carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale
dei  ruoli  tecnici  e  professionali  di  cui  ai  punti  III) e IV)
dell'art.  36  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, il personale dei
ruoli  della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che,
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, e' impiegato
nelle  suddette  attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e
fermo  restando  l'inquadramento  cui  avra'  diritto,  a  svolgere i
compiti  qui, e' adibito; uguale disciplina e' riservata al personale
che, svolge attivita' assistenziali o ad esse connesse.