Art. 7.
              Personale delle qualifiche ad esaurimento

  Il  ruolo  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art. 155 della legge 11
luglio 1980, n. 312, e' conservato ad esaurimento.
  Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della
polizia  femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore
o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonche' agli ufficiali
del  ruolo  ordinario  destinatari delle disposizioni di cui al terzo
comma  dell'art.  5,  si  applicano, ai fini dell'inquadramento nello
stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3.
  Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della
qualifica  di  vice  questore aggiunto del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.