Art. 7. Personale delle qualifiche ad esaurimento Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conservato ad esaurimento. Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonche' agli ufficiali del ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nello stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3. Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della qualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.